INVESTI
IN ARTE

Per piacere o per investimento, per arricchimento culturale o per rendere un ambiente prestigioso, per tutti coloro che amano la qualità della vita attraverso l’emozione del coinvolgimento intellettuale, offriamo la nostra passione e la nostra alta competenza per realizzare ogni desiderio estetico, che sia nella rarità di una singola opera oppure nella nobile arte del costruire un’intera collezione.

Consulenze per investimenti in arte

Che sia scultura o pittura, astratta o figurativa, antica o contemporanea, l’arte è il desiderio d’estasi perenne nel quale riconosciamo la nostra anima. Con la convinzione che l’arte deve essere per tutti, perché ogni uomo ha un’anima da scrutare, mettiamo a disposizione la nostra professionalità per far incontrare la grande Qualità artistica con la sensibilità del pubblico.

I NOSTRI RISULTATI: Di tutti gli artisti contemporanei che rappresentiamo, gestiamo in esclusiva l’archivio storico. Curiamo gli acquisti e le vendite d’arte di numerosi collezionisti, sia privati che aziende, operando tanto in Italia quanto sulle principali piazze internazionali.

OBIETTIVI: La nostra organizzazione è stata fondata con lo scopo di far conoscere la cultura artistica contemporanea, ma, forti dell’esperienza dei nostri consulenti, siamo un valido supporto anche per i collezionisti d’arte antica e moderna. I nostri esperti sono a disposizione per una qualificata consulenza all’acquisto e alla vendita, sia in caso di passione estetica che per ragioni di investimento.

METODOLOGIE: Per gli artisti contemporanei di cui siamo curatori, forniamo una documentazione completa sulle opere, la biografia artistica, il potenziale vantaggio d’investimento e le future esposizioni. Forniamo consulenza all’acquisto e, quando richiesto, ci occupiamo dell’eventuale detenzione permanente dell’opera per fini di promozione e rivalutazione. Per coloro che vogliono acquistare o cedere arte antica o moderna, prestiamo la nostra professionalità di mediazione per allocare al miglior vantaggio l’opera in cessione e per reperire esemplari artistici certificati appartenenti all’ambito culturale richiesto. Infine, i nostri esperti di settore offrono una qualificata consulenza per gli investimenti in arte curandone ogni particolare, dagli aspetti fiscali e finanziari a quelli logistici e amministrativi, attraverso partners bancari internazionali di assoluta fiducia e riservatezza.

PROCEDURE: Qualsiasi richiesta del settore viene valutata da un team di esperti, non solo in ambito storico-artistico, ma anche economico-finanziario. Le opere d’arte proposte sono dotate di expertise e documentazione storica completa. I termini per gli accordi di trasferimento, di detenzione e per i mandati a vendere vengono esplicati e concordati tra le parti.

Come vendere le opere d’Arte Antica

I canali dell’alienazione per vendita

Nel mercato dell’arte si intende per “arte antica” la cultura materiale, di natura non archeologica, databile in un’epoca compresa tra il Tardo Medioevo e il XVIII secolo. La vendita di tali manufatti può prevedere i due canali tradizionali di alienazione, l’asta o la trattativa privata, con differenti vantaggi e complicanze: la scelta di una soluzione al posto dell’altra dipende sostanzialmente dal profilo di interessi e obiettivi della proprietà. Chiarire preliminarmente quale sia il fattore determinante (vale a dire lo scopo prioritario) fissato da chi detiene la proprietà del bene è il passo più importante per attuare la strategia migliore per la valorizzazione economica del manufatto. Se il fattore determinante è il tempo, per cui è necessario fissare un termine entro il quale deve essere conclusa la trattativa di trasferimento del bene, sicuramente l’asta è il canale di vendita da preferire; i vantaggi offerti dal sistema delle aste consistono non solo in una tempistica più breve, ma anche in una potenziale realizzazione monetaria maggiore, dovuta non soltanto al possibile rilancio oltre il valore stimato dell’opera, da parte degli acquirenti interessati, durante la sessione di aggiudicazione, ma soprattutto da una maggiore divulgazione della disponibilità del bene. D’altra parte, però, l’asta comporta anche qualche rischio: proprio perché prevede una divulgazione pubblica, in caso di lotto invenduto la stima del manufatto inevitabilmente si abbassa, contestualmente all’appetibilità. Gli svantaggi dell’asta, infine, consistono nell’obbligatorietà delle spese di gestione e di pubblicità, che devono essere corrisposte anche in caso di invenduto. Se, invece, il fattore determinante è la massima realizzazione monetaria, dipendente esclusivamente dalla stima del manufatto e scevra dai rischi d’invenduto, la trattativa privata è senza dubbio la scelta corretta: allo svantaggio di non poter avere un potenziale rialzo dell’offerta oltre il valore stimato, si compensa la salvaguardia della privacy. Il venditore, in questo caso, deve, però, essere consapevole della tempistica più ampia necessaria al mediatore per intercettare la potenziale domanda: non prevedendo una pubblicità pubblica come quella dell’asta (attraverso un sistema “one to many”), la trattativa privata si svolge tra mediatore e un potenziale acquirente alla volta (“one to one”).

La documentazione necessaria per la vendita

I proprietari che intendono alienare un’opera d’arte attraverso canali di vendita devono produrre, contestualmente al manufatto, la documentazione relativa; i documenti afferenti all’opera d’arte si dividono in due tipologie: una parte di questi è assolutamente necessaria e consiste nella scheda tecnica dell’opera, nella certificazione di proprietà e nello stato di notifica o attestato di libera circolazione da parte dello Stato. In mancanza di questa documentazione, l’opera non può essere presa in considerazione nè per il circuito delle aste, nè da un mediatore professionista: la scheda tecnica consiste nella verifica preliminare di quelle che sono le specifiche tecnico-documentali dell’opera (autore o ambito culturale, datazione, tecnica esecutiva, supporto, misure, dati di provenienza, eventuali esposizioni, eventuali pubblicazioni) per cui può essere fatta preparare da un professionista grado di valutare le specifiche tecniche e reperire le informazioni documentali; certificazione di proprietà, in mancanza di documentazione specifica (come testamenti, lasciti, contratti di trasferimento…) può essere autodichiarata, spetterà agli organi competenti (mediatore o casa d’aste) la verifica delle ipoteche eventualmente pendenti sull’opera. Lo stato di notifica o la libera circolazione da parte dello Stato sono due documenti, che si escludono a vicenda, che attestano la volontà o il diniego da parte dello Stato di esercitare il diritto di prelazione sul bene (previsto dall’ordinamento italiano per tutti i manufatti creati almeno cinquant’anni prima da un autore ormai deceduto). Nel caso dello stato di notifica, il bene potrà essere venduto solo ad acquirenti italiani oppure stranieri con l’obbligo di mantenere il bene in Italia; nel caso di libera circolazione, il bene potrà essere venduto a chiunque e a qualsiasi condizione senza alcun altro impedimento. Chiaramente, in caso di notifica, date le restrizioni poste dallo Stato Italiano, la stima del bene deve essere prevista al ribasso rispetto a un bene equipollente con attestato di libera circolazione. L’altra parte della documentazione non è obbligatoria, ma molto spesso viene richiesta dal compratore o comunque concorre ad attestare il valore dell’opera, quindi produrla può incrementarne il valore: analisi diagnostica completa, fonti archivistico-documentali riguardanti la provenienza, esposizioni a cui ha partecipato il bene, pubblicazioni in cui il bene viene citato (meglio se con riproduzione fotografica). Di questi ulteriori documenti, l’analisi diagnostiche sono spesso fondamentali per escludere le falsificazioni, per verificare lo stato di conservazione strutturale dell’opera, per determinare gli eventuali ritocchi o restauri (un manufatto completamente in buono stato di conservazione completamente privo di interventi di restauro ha una stima superiore a beni equipollenti in cattive condizioni di conservazione e/o fortemente ritoccati in epoche successive). Anche le indagini sulla documentazione archivistica sono molto importanti, soprattutto nel caso in cui si voglia certificare la paternità del bene artistico posseduto con il conseguente innalzamento del valore di stima: tali indagini hanno lo scopo di ricostruire la provenienza storica del manufatto rintracciandone i vari passaggi di proprietà.

Il sistema delle aste

La casa d’aste valuta il manufatto e la relativa documentazione e attribuisce una forbice di stima relativa al valore minimo e massimo entro i quali è presumibile che vada venduta l’opera. I contratti delle case d’asta stabiliscono una procura: il proprietario deve stabilire un prezzo minimo (detto prezzo di riserva) di vendibilità al di sopra del quale non può rifiutarsi di alienare il bene; sotto il prezzo di riserva, la casa d’aste non fornisce consulenza di mediazione ritenendo l’oggetto invenduto. La percentuale delle case d’asta è generalmente scalare e inversamente proporzionale al valore di stima del bene, in modo da equilibrare il guadagno medio percepito sui singoli lotti: più il valore del manufatto è alto, più la percentuale sarà bassa.

La trattativa privata

Il mediatore professionista ha il compito di intercettare l’interesse di un potenziale acquirente dell’opera; può agire per mandato (sia esclusivo che multiplo), per cui qualsiasi offerta deve avere l’autorizzazione del proprietario del bene, oppure per procura, per cui, come nel caso delle aste, il proprietario stabilisce il prezzo di riserva superato il quale il mediatore può alienare l’opera senza richiedere alcun altra autorizzazione. A differenza della procura data alla casa d’aste, una richiesta al di sotto del prezzo di riserva stabilito può essere presa in considerazione dal mediatore purché chieda esplicita autorizzazione al proprietario. L’interesse da parte dell’acquirente si manifesta con una Loi (Letter of Intent) e con la Prova Fondi, ossia una certificazione bancaria sulla copertura minima richiesta per l’acquisto dell’opera. Una volta verificati questi due documenti, si procede alla stesura del contratto di trasferimento e della Due Diligence, ossia delle condizioni del bene da trasferire che dovranno essere verificate in sede d’acquisto. Se il bene corrisponde a quanto dichiarato, si procede al pagamento della somma dovuta e al trasferimento del manufatto. La percentuale del mediatore è ovviamente materia di contrattazione e non vigono norme che la regolamentino se non quella del rispetto del contratto firmato da entrambe le parti.

Consigli utili: l’importanza degli esperti

La vendita di un’opera d’arte antica non può essere improvvisata: la naturale diffidenza di chi acquista determinata dalla paura di falsificazioni, le procedure burocratiche previste dalla legge sono spesso fattori che scoraggiano i collezionisti. Fondamentale è dunque affidare i propri beni a esperti che possano verificarne caratteristiche, formulare la migliore strategia di alienazione e seguire passo dopo passo tutte le fasi necessarie alla vendita. Se un oggetto d’arte ha già tutta la documentazione preparata, l’esperto si limiterà ad attuare il processo di trasferimento del bene; altrimenti il lavoro di expertise, analisi diagnostiche, indagini archivistico-documentali e procedure burocratiche relative alla domanda di libera circolazione, processi difficoltosi (e in qualche caso preclusi) ai non addetti ai lavori, possono essere offerti da un team di esperti che specificatamente si occupano di valorizzazione di beni artistici. Spesso tali servizi sono formulati in strategie già consolidate per tempi e parcella richiesta, in linea con un principio di trasparenza e certificazione del lavoro svolto.

Come vendere le opere d’Arte Moderna

Differenze con l’Arte Antica

Nel mercato dell’arte si intende per “arte storica” la cultura materiale, di natura non archeologica, databile in un’epoca recente, a partire dal XIX secolo, ma il cui autore sia già defunto e sia stata prodotta da più di cinquant’anni. In termini legislativi, tali oggetti sono trattati esattamente come le opere degli “Old Masters”, ma nella pratica commerciale le procedure di attestazione cambiano sensibilmente. Dall’800, infatti, la quasi totalità delle opere d’arte riporta la firma dell’artista che le ha create, ma questo non è sufficiente per determinarne con assoluta certezza l’autenticità: le falsificazioni, infatti, spesso riproducono alla perfezione anche la firma degli artisti più conosciuti. Per questo motivo, per la maggior parte degli autori moderni e contemporanei è stata creata una fondazione specifica che si occupa della certificazione d’autenticità dell’opera. Ottenere questa certificazione da parte della specifica fondazione è spesso indispensabile se si vuole alienare l’opera come autentica dell’autore indicato dalla firma.

I canali dell’alienazione per vendita

Come per gli “Old Masters”, la vendita di tali manufatti può prevedere i due canali tradizionali di alienazione, l’asta o la trattativa privata, con differenti vantaggi e complicanze: la scelta di una soluzione al posto dell’altra dipende sostanzialmente dal profilo di interessi e obiettivi della proprietà. Chiarire preliminarmente quale sia il fattore determinante (vale a dire lo scopo prioritario) fissato da chi detiene la proprietà del bene è il passo più importante per attuare la strategia migliore per la valorizzazione economica del manufatto. Se il fattore determinante è il tempo, per cui è necessario fissare un termine entro il quale deve essere conclusa la trattativa di trasferimento del bene, sicuramente l’asta è il canale di vendita da preferire; i vantaggi offerti dal sistema delle aste consistono non solo in una tempistica più breve, ma anche in una potenziale realizzazione monetaria maggiore, dovuta non soltanto al possibile rilancio oltre il valore stimato dell’opera, da parte degli acquirenti interessati, durante la sessione di aggiudicazione, ma soprattutto da una maggiore divulgazione della disponibilità del bene. D’altra parte, però, l’asta comporta anche qualche rischio: proprio perché prevede una divulgazione pubblica, in caso di lotto invenduto la stima del manufatto inevitabilmente si abbassa, contestualmente all’appetibilità. Gli svantaggi dell’asta, infine, consistono nell’obbligatorietà delle spese di gestione e di pubblicità, che devono essere corrisposte anche in caso di invenduto. Se, invece, il fattore determinante è la massima realizzazione monetaria, dipendente esclusivamente dalla stima del manufatto e scevra dai rischi d’invenduto, la trattativa privata è senza dubbio la scelta corretta: allo svantaggio di non poter avere un potenziale rialzo dell’offerta oltre il valore stimato, si compensa la salvaguardia della privacy. Il venditore, in questo caso, deve, però, essere consapevole della tempistica più ampia necessaria al mediatore per intercettare la potenziale domanda: non prevedendo una pubblicità pubblica come quella dell’asta (attraverso un sistema “one to many”), la trattativa privata si svolge tra mediatore e un potenziale acquirente alla volta (“one to one”).

La documentazione necessaria per la vendita

I proprietari che intendono alienare un’opera d’arte attraverso canali di vendita devono produrre, contestualmente al manufatto, la documentazione relativa consistente nella scheda tecnica dell’opera, nella certificazione di proprietà e nello stato di notifica o attestato di libera circolazione da parte dello Stato. In mancanza di questa documentazione, l’opera non può essere presa in considerazione nè per il circuito delle aste, nè da un mediatore professionista: la scheda tecnica consiste nella verifica preliminare di quelle che sono le specifiche tecnico-documentali dell’opera (autore o ambito culturale, datazione, tecnica esecutiva, supporto, misure, dati di provenienza, eventuali esposizioni, eventuali pubblicazioni) per cui può essere fatta preparare da un professionista grado di valutare le specifiche tecniche e reperire le informazioni documentali; certificazione di proprietà, in mancanza di documentazione specifica (come testamenti, lasciti, contratti di trasferimento…) può essere auto dichiarata, spetterà agli organi competenti (mediatore o casa d’aste) la verifica delle ipoteche eventualmente pendenti sull’opera. Lo stato di notifica o la libera circolazione da parte dello Stato sono due documenti, che si escludono a vicenda, che attestano la volontà o il diniego da parte dello Stato di esercitare il diritto di prelazione sul bene (previsto dall’ordinamento italiano per tutti i manufatti creati almeno cinquant’anni prima da un autore ormai deceduto). Nel caso dello stato di notifica, il bene potrà essere venduto solo ad acquirenti italiani oppure stranieri con l’obbligo di mantenere il bene in Italia; nel caso di libera circolazione, il bene potrà essere venduto a chiunque e a qualsiasi condizione senza alcun altro impedimento. Chiaramente, in caso di notifica, date le restrizioni poste dallo Stato Italiano, la stima del bene deve essere prevista al ribasso rispetto a un bene equipollente con attestato di libera circolazione. Per quanto riguarda il documento di autentica rilasciato dalla fondazione garante della certificazione di ogni specifico autore, tale documentazione non è di per sé necessaria per alienare il bene, ma il proprietario deve tenere presente che la stima relativa al bene posseduto si riduce di circa il 70% del potenziale valore ottenibile mediante autentica della fondazione. Questa decurtazione del valore di stima è determinata dall’incertezza d’investimento che il potenziale acquirente deve subire in quanto, appunto, non esiste alcuna certificazione in merito all’autenticità dell’opera; nel caso in cui il proprietario non voglia procedere alle pratiche per l’attestazione del bene posseduto presso la relativa fondazione, si consiglia di provvedere almeno agli esami diagnostici di base (fluorescenza dei raggi UV; riflettografia IR; XRF; radiografia). Nel caso in cui non esista fondazione di riferimento per l’opera di uno specifico autore, per alienare l’opera come autentica è importante provvedere comunque alle analisi diagnostiche e a una certificazione da parte di un esperto.

Il sistema delle aste

La casa d’aste valuta il manufatto e la relativa documentazione e attribuisce una forbice di stima relativa al valore minimo e massimo entro i quali è presumibile che vada venduta l’opera. I contratti delle case d’asta stabiliscono una procura: il proprietario deve stabilire un prezzo minimo (detto prezzo di riserva) di vendibilità al di sopra del quale non può rifiutarsi di alienare il bene; sotto il prezzo di riserva, la casa d’aste non fornisce consulenza di mediazione ritenendo l’oggetto invenduto. La percentuale delle case d’asta è generalmente scalare e inversamente proporzionale al valore di stima del bene, in modo da equilibrare il guadagno medio percepito sui singoli lotti: più il valore del manufatto è alto, più la percentuale sarà bassa.

La trattativa privata

Il mediatore professionista ha il compito di intercettare l’interesse di un potenziale acquirente dell’opera; può agire per mandato (sia esclusivo che multiplo), per cui qualsiasi offerta deve avere l’autorizzazione del proprietario del bene, oppure per procura, per cui, come nel caso delle aste, il proprietario stabilisce il prezzo di riserva superato il quale il mediatore può alienare l’opera senza richiedere alcun altra autorizzazione. A differenza della procura data alla casa d’aste, una richiesta al di sotto del prezzo di riserva stabilito può essere presa in considerazione dal mediatore purché chieda esplicita autorizzazione al proprietario. L’interesse da parte dell’acquirente si manifesta con una Loi (Letter of Intent) e con la Prova Fondi, ossia una certificazione bancaria sulla copertura minima richiesta per l’acquisto dell’opera. Una volta verificati questi due documenti, si procede alla stesura del contratto di trasferimento e della Due Diligence, ossia delle condizioni del bene da trasferire che dovranno essere verificate in sede d’acquisto. Se il bene corrisponde a quanto dichiarato, si procede al pagamento della somma dovuta e al trasferimento del manufatto. La percentuale del mediatore è ovviamente materia di contrattazione e non vigono norme che la regolamentino se non quella del rispetto del contratto firmato da entrambe le parti.

Consigli utili: l’importanza degli esperti

La vendita di un’opera d’arte antica non può essere improvvisata: la naturale diffidenza di chi acquista determinata dalla paura di falsificazioni, le procedure burocratiche previste dalla legge sono spesso fattori che scoraggiano i collezionisti. Fondamentale è dunque affidare i propri beni a esperti che possano verificarne caratteristiche, formulare la migliore strategia di alienazione e seguire passo dopo passo tutte le fasi necessarie alla vendita. Se un oggetto d’arte ha già tutta la documentazione preparata, l’esperto si limiterà ad attuare il processo di trasferimento del bene; in caso contrario, potrà essere un valido consulente nelle procedure di accredito del bene da alienare.

Vendere opere d’Arte Contemporanea

Il mercato dei contemporanei

Per contemporanei si intende la categoria degli artisti ancora viventi divisibili, a livello commerciale, in due gruppi: coloro che hanno già avuto attestazione pubblica e i cosiddetti emergenti, ossia coloro che ancora non hanno avuto una certificazione pubblica relativa a valore di mercato della propria produzione artistica. Per attestazione pubblica del valore di mercato si intende la vendita di almeno un’opera tramite una casa d’asta. La scelta di comprare o vendere un’opera di un artista contemporaneo, dipende molto dall’attestazione in casa d’asta e, ovviamente, dall’obiettivo che tale operazione commerciale deve rappresentare.

Perché acquistare opere di artisti contemporanei

L’acquisto di autori contemporanei costituisce, da un punto di vista esclusivamente finanziario, una scommessa. A differenza dell’arte antica e moderna o, in linea generale, di artisti non più viventi, quindi in qualche modo già storicizzati, l’arte contemporanea è caratterizzata dall’incertezza sul riconoscimento del valore artistico che l’autore  riuscirà a ottenere durante la sua carriera (il cosiddetto “nobody knows”). In altre parole, un’opera del XVII secolo, così come un dipinto di de Chirico, hanno dei parametri di valutazione meno aleatori rispetto a un artista ancora vivente e sono determinati da due fattori: hanno già avuto un riconoscimento in quanto beni storico-artistici (nessuno pone in dubbio che Caravaggio o de Chirico siano stati dei grandi artisti) ed è limitato e non aumentabile il numero di opere affini (i dipinti di de Chirico o del XVII secolo non possono aumentare, semmai diminuire perché distrutte dal cattivo stato di conservazione, da incidenti, da azioni fraudolente…). L’artista ancora vivente, soprattutto se ancora giovane, può non ottenere mai il favore del pubblico o della critica, può cambiare mestiere prima di ricevere il giusto apprezzamento… Il fattore di rischio dell’arte contemporanea, però, è ampiamente compensato dal margine potenziale di crescita del suo valore medio: tornando all’esempio finora seguito, un’opera del ‘600 o un dipinto di de Chirico avranno, nel medio-lungo periodo, un incremento del loro valore minore rispetto all’artista che oggi è emergente e che tra vent’anni può essere già un nome affermato nel panorama artistico internazionale. Se si tratta di autori che ancora non hanno avuto alcuna attestazione nel circuito delle case d’asta, è da tenere presente anche il vantaggio immediato di investire, nell’acquisto di un’opera, una cifra molto contenuta, se non addirittura irrisoria. Un’ultima considerazione per quanto riguarda, invece, gli artisti contemporanei molto affermati, che già hanno avuto molte attestazioni nel circuito delle aste, magari anche stabilendo dei record di aggiudicazione: generalmente, a parità di notorietà, l’arte contemporanea è più apprezzata, ossia è scambiata a cifre più alte, poiché spesso stabilisce un vero e proprio trend di stato sociale: non bisogna dimenticare, però, che acquistare un’opera di un artista ancora vivente costituisce in ogni caso un rischio, anche se quell’autore è in quel momento molto affermato, perché potrebbe costituire una semplice bolla speculativa: acquistare un contemporaneo a cifre molto alte equivale ad annullare i vantaggi potenziali che l’arte emergente solitamente garantisce.

Perché vendere opere di artisti contemporanei

Proprio per le ragioni finora esposte, la vendita di un’opera d’arte di un autore ancora vivente non è quasi mai un’operazione consigliata. Se si tratta di un artista già attestato nel circuito delle case d’asta, l’alienazione risulta più semplice poiché più facilmente si troveranno nuovi acquirenti, ma il margine di profitto potrebbe essere molto basso o addirittura nullo, poiché non è passato tempo sufficiente affinché quel determinato autore incrementasse la propria fama. A questa considerazione fa eccezione la compravendita puramente speculativa: si compra opere di un artista di cui si prevede una forte richiesta nel breve periodo e le si rivende immediatamente dopo, oppure si aliena una proprietà già acquisita sfruttando la notorietà dell’artista in quel momento; si tratta, però, di casi rari per i quali si consiglia vivamente la consulenza di esperti di settore. Per quanto riguarda gli artisti che ancora non sono attestati nel circuito delle aste, la vendita non è mai consigliata: l’appetibilità è ancora scarsa per cui i pochi potenziali acquirenti offrono prezzi che potrebbero non coprire l’investimento; questo fatto non deve scoraggiare l’acquisto di arte emergente: i migliori investimenti, nel lungo periodo, derivano proprio dall’arte emergente: si pensi a chi si fece fare, per due soldi, un ritratto da Modigliani!

L’attestazione nel circuito delle aste

Per chi possiede un’opera di un emergente, o per gli artisti che ancora non hanno avuto passaggi in casa d’asta, far attestare un’opera di autore inedito nel circuito delle aste non è impossibile: l’importante è scegliere la casa d’aste giusta, in linea, per clientela e vocazione, con l’opera da far attestare; preparare una documentazione accattivante e consistente che preveda l’analisi sullo stato di conservazione e sulla tecnica artistica utilizzata; stabilire accordi commerciali chiari. Soprattutto in caso di una prima volta, il consiglio è di rivolgersi a mediatori esperti.

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